NUOVO DECRETO ESENZIONE DALLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR

 L’esenzione dalla nomina è ora allargata anche a speditori e imballatori (figure che non erano incluse nelle precedenti esenzioni) con le seguenti limitazioni:

(Art 3) L’esenzione si applica a chi imballa, spedisce, carica, scarica o trasporta merci : a) che ricadono in esenzioni dalla norma ADR in applicazione di Disposizioni Speciali (es DS 188 oppure DS 375) b) sempre e solo in “Quantità Limitata” o Quantità esente”

(Art 4) E’ esentato chi imballa, spedisce, carica, scarica o trasporta merci in colli, nei limiti dell’esenzione parziale 1.1.3.6 ma con i seguenti limiti: - max 24 operazioni/anno e comunque non più di 3 operazioni/mese - deve essere tenuto un registro delle operazioni

(Art 5) E’ esentato chi imballa, spedisce, carica, scarica o trasporta merci in colli, come attività “occasionale”, ma con i seguenti limiti: - solo merci in cisterna o alla rinfusa - solo trasporto nazionale - solo merci di P.G. III o comunque solo di Categoria 3 o 4 - max 12 operazioni/anno e comunque non più di 2 operazioni/mese e comunque non più di 50 Tonn/anno totali - deve essere tenuto un registro delle operazioni

(Art 6) Sono esenti dalla nomina i destinatari finali

(Art 7) Anche se si rientra nel campo di applicazione delle esenzioni: - resta comunque l’obbligo per il Datore di Lavoro di rispettare le prescrizioni dell’ADR (imballaggio, etichettatura, ecc...) - permane l’obbligo della formazione in materia ADR per tutte le persone coinvolte dalle merci pericolose

(Art. 8) Anche se si rientra nel campo di applicazione delle esenzioni: - permane l’obbligo per il Datore di Lavoro di redigere relazione d’incidente

Att.ne! Le esenzioni sono previste solo nel trasporto stradale (ADR) RID (ferrovia) e ADN (fiumi) non prevedono alcun tipo di esenzione dalla nomina

DECRETO ADR